servizio ib internet banking

Norme che regolano il Servizio
NORME GENERALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO IB – INTERNET BANKING BANCA PASSADORE
Art. 1 – Il Servizio IB – Internet Banking Banca Passadore (di seguito denominato “Servizio IB”) consente al Cliente di effettuare le operazioni di interrogazione e di disposizione attualmente disponibili o che venissero in seguito rese disponibili, come da istruzioni fornite dalla Banca Passadore & C. (di seguito denominata “Banca”), utilizzando un personal computer collegato alla Banca tramite rete Internet.
Art. 2 – Nell’ambito delle funzioni disponibili, i rapporti accedibili tramite il Servizio IB sono unicamente quelli intestati o che venissero in seguito intestati al Cliente oppure quelli sui quali è delegato ad operare e per i quali questi abbia, contestualmente alla richiesta di attivazione del servizio o successivamente, comunicato per iscritto alla Banca di volersi avvalere del Servizio.
Art. 3 – La Banca fornisce al Cliente un Codice Cliente, un Codice Segreto ed un Codice PIN, quest’ultimo su apposito supporto tipo carta di credito.
Il Codice Segreto dovrà essere necessariamente modificato al primo collegamento al Servizio IB mediante indicazione di un nuovo Codice Segreto da parte dell’utente. Il Codice Segreto potrà essere variato dal Cliente in qualsiasi momento.
Il Codice PIN viene generato al momento dell’attivazione e spedito al domicilio del Cliente. In caso di smarrimento, il Cliente dovrà contattare la Banca che provvederà alla generazione a alla spedizione di un nuovo Codice PIN.
Art. 4 – Il Cliente è tenuto a non rendere noto a terzi il Codice Segreto e il Codice Pin ed è responsabile del loro eventuale indebito uso.
Art. 5 – Il Cliente è tenuto ad utilizzare il Servizio IB con le modalità indicate direttamente nelle pagine del sito web della Banca. La Banca si riserva la facoltà di inibire l’accesso del Cliente al Servizio, anche senza preventivo avviso, qualora riscontri un utilizzo improprio o difforme dalle istruzioni e/o per motivi di sicurezza.
Art. 6 – La Banca si dota degli opportuni strumenti per garantire la riservatezza delle informazioni trattate dal Servizio. Si impegna altresì ad attivare meccanismi e dispositivi di sicurezza atti a proteggere dati e programmi da accessi non autorizzati.
Art. 7 – La Banca non è responsabile per la perdita, alterazione o diffusione di informazioni o disposizioni trasmesse attraverso il Servizio IB salvo casi di dolo o colpa grave.
Art. 8 – Le informazioni relative ai saldi e movimenti vengono fornite dalla Banca per ottimizzare, con reciproco vantaggio, il rapporto con il Cliente; ma le stesse trovano unica e probante conferma nel rendiconto periodico che la Banca, nei tempi e nei modi convenuti, rende disponibile al Cliente.
Art. 9 – Qualora il titolare del servizio di cui all’oggetto del presente contratto, attivi la modalità di ricezione della documentazione prodotta dalla Banca denominata “documenti on-line”, approva le seguenti integrazioni, relative all’invio della corrispondenza alla clientela, riferibili al contratto di deposito titoli in amministrazione e al contratto di conto corrente: – la Banca utilizza, con pieno effetto, l’ultimo indirizzo comunicato per iscritto dal cliente ovvero la “casella virtuale” attivata dal cliente tramite il servizio “documenti on-line” (condizioni generali relative al rapporto banca cliente – invio della corrispondenza alla clientela – art. 5); – il termine di 60 giorni, di cui all’Art.119 (D.Lgs. 385/93), decorrerà dalla data in cui la corrispondenza in questione verrà inserita nella “casella virtuale”, dovendosi ritenere, dalla data stessa, pienamente disponibile per il cliente; – per i rapporti di “deposito titoli”, la Banca mette a disposizione nella “casella virtuale” sia la posizione dei titoli in deposito, sia la documentazione di ogni operazione eseguita dalla banca, nei modi e nei tempi previsti dal regolamento CONSOB (art. 53 e 56 del Regolamento approvato dalla CONSOB con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni); – la Banca, al solo scopo di agevolare il cliente, segnala la presenza di un nuovo documento tramite l’invio di una e-mail all’indirizzo comunicato dal cliente. In analogia con le procedure di invio della corrispondenza ordinaria cartacea, la banca non verificherà l’effettiva consegna delle e-mail da parte del gestore del servizio di posta elettronica del cliente stesso.
Art. 10 – Sono a carico del Cliente le spese di collegamento ed utilizzo della rete telefonica e della rete Internet, nonché i costi delle necessarie attrezzature per l’utilizzo del servizio.
Art. 11 – Il contratto per l’uso del servizio è a tempo indeterminato. Il Cliente e la Banca hanno la facoltà di recedere in qualunque momento con decorrenza immediata dandone esplicita comunicazione all’altra parte.
Art. 12 – La Banca si riserva la facoltà di sospendere il Servizio IB in qualunque momento e declina ogni responsabilità anche per eventuali temporanee interruzioni.
Art. 13 – La Banca si riserva di modificare in qualsiasi momento le condizioni economiche che regolano il servizio nel rispetto delle disposizioni di legge per le variazioni sfavorevoli al Cliente.
Art. 14 – Per quanto non espressamente previsto, le clausole del presente contratto devono intendersi integrate dalle norme che regolano i singoli rapporti accedibili o utilizzabili tramite il servizio, che il Cliente dichiara di conoscere per averle previamente sottoscritte.
Art. 15 – Per qualsiasi controversia dovesse sorgere in dipendenza del Servizio IB, il foro competente è quello di Genova.
Art. 16 – Il precedente articolo 15 non si applica nel caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di “consumatore” ai sensi dell’art.1469 bis Cod.Civ.
NORME CHE REGOLANO L’UTILIZZO DELLE FUNZIONI OPERATIVE DEL SERVIZIO IB – INTERNET BANKING BANCA PASSADORE
L’utilizzo delle funzioni operative è regolato, oltre che dalle NORME GENERALI sopra riportate, dalle seguenti disposizioni integrative:
Art. 1 – Svolgimento del servizio
Con l’adesione alle funzioni operative del Servizio IB, che avviene a seguito di esplicita comunicazione in tal senso della Banca, ad ogni Cliente è consentito di svolgere tramite la rete Internet le operazioni previste dal presente contratto, con le modalità rese note sulle pagine web della Banca e secondo gli orari stabiliti.
Art. 2 – Rischi del servizio
Il Cliente è consapevole dei rischi connessi alla trasmissione di dati per via telematica. La Banca, salvo dolo o colpa grave, non è responsabile per la perdita, alterazione o diffusione di informazioni trasmesse dal Cliente.
Art. 3 – Rapporti sottostanti
Per le attività ammesse all’operatività mediante il Servizio IB, le relative modalità di esecuzione rappresentano alternativa e deroga alla forma scritta eventualmente richiesta dalle norme generali e speciali che regolano i sottoscritti rapporti di conto corrente, di deposito titoli, di ricezione e trasmissione ordini titoli ed altri rapporti e servizi accessori, i cui contratti sono stati preventivamente sottoscritti dal Cliente e si intendono pienamente efficaci ai fini dell’esecuzione delle disposizioni impartite tramite il Servizio IB.
Art. 4 – Modalità di accesso e di utilizzo delle funzioni operative
La Banca fornisce al Cliente anche un ulteriore Codice Segreto “Operativo” che dovrà essere custodito con cura dal Cliente che è responsabile del suo eventuale uso indebito.
Art. 5 – Identificazione del Cliente
Nell’ambito del Servizio, in deroga ad ogni diversa previsione relativa ai sottostanti rapporti di conto corrente, deposito titoli, raccolta ordini e loro negoziazione, ed in generale ogni altro rapporto intrattenuto con la Banca, il Cliente nei suoi contatti telematici verrà identificato dalla Banca esclusivamente mediante la verifica del Codice Cliente, del primo Codice Segreto e del Codice PIN, nonché, per le operazioni dispositive ammesse, del Codice Segreto “Operativo”, con esonero della Banca stessa da qualsiasi onere di accertamento personale in merito alla legittimazione dei soggetti che hanno impartito le istruzioni e le disposizioni.
Art. 6 – Registrazione delle operazioni
Il Cliente riconosce come valide le registrazioni contabili effettuate dalla Banca in dipendenza del servizio.
Art. 7 – Disponibilità del servizio
In caso di interruzione del Servizio IB, relativamente alle operazioni su titoli, il Cliente potrà conferire l’ordine telefonicamente alla propria agenzia/filiale.
La Banca non è responsabile per danni o perdite economiche derivanti dall’interruzione del servizio anche non comunicata al Cliente.
Art. 8 – Accesso a siti collegati
Stante la possibilità per il Cliente di accedere ad altri siti Internet collegati al Servizio IB o segnalati nell’ambito di quest’ultimo, in quanto ritenuti di possibile interesse per il Cliente, non essendo la Banca gestore né tantomeno potendo influire sul loro contenuto e struttura, il Cliente riconosce che la Banca stessa non può essere ritenuta responsabile per quanto concerne l’accuratezza, la completezza, la qualità e la legalità relative alle informazioni ricavabili da detti siti Internet.
Art. 9 – Limiti operativi
Il Cliente, nell’impartire disposizioni, è tenuto ad operare:
-nei limiti previsti dal contratto;
-in conformità alle eventuali “limitazioni di poteri” disposte dal Titolare/(i) ovvero dal Legale/(i) Rappresentante/(i) che ha acceso il rapporto interessato dalla disposizione; fermo restando quanto previsto dal precedente art. 5;
-nel limite della disponibilità determinata al momento dell’inserimento della disposizione.
Il Cliente è tenuto a verificare la corretta esecuzione delle disposizioni impartite tramite il Servizio.
Lo scioglimento per qualsiasi causa o la sospensione del Servizio non determina l’interruzione o la sospensione dell’esecuzione di disposizioni precedentemente impartite tramite il Servizio dal Cliente alla Banca, sempreché ricorrano le predette condizioni.
E’ facoltà della Banca di assumere o meno gli incarichi conferiti dal Cliente, dandone in caso negativo tempestiva comunicazione all’interessato.
Art. 10 – Durata del contratto e recesso
Il presente contratto è a tempo indeterminato. Il Cliente e la Banca hanno diritto di recedere dal rapporto in qualsiasi momento, dandone comunicazione per iscritto e con decorrenza immediata.
NORME GENERALI CHE REGOLANO L’UTILIZZO DEL SERVIZIO “SMS-INFO” DEL SERVIZIO IB – INTERNET BANKING BANCA PASSADORE
L’utilizzo del Servizio “SMS-info” è regolato, oltre che dalle NORME GENERALI sopra riportate, dalle seguenti disposizioni integrative:
Art. 1 – Descrizione del servizio
Il servizio consente al Titolare di ricevere, per il tramite del proprio telefono cellulare, attraverso l’invio di messaggi SMS (“Short Message System”) da parte della Banca, informazioni relative ad uno o più rapporti intrattenuti con la Banca, quali, il saldo, i movimenti suddivisi per tipologia, la conferma di bonifici disposti via Internet Banking. Il servizio “SMS-info” è attivo 24 ore su 24, solo nei giorni lavorativi. La Banca si riserva la facoltà di modificare i predetti orari e la suddetta tempistica dandone tempestiva comunicazione scritta al cliente.
Art. 2 – Modalità operative
Il Cliente riceve un messaggio SMS, al numero di telefono cellulare indicato al momento dell’attivazione del rapporto, ogniqualvolta si verifichi uno degli eventi per i quali è stato attivato il servizio.
Art. 3 – Gestione del servizio
L’attivazione e la disattivazione di un rapporto e il cambio di numero di utenza telefonica vengono disposte direttamente dal Cliente tramite il “Servizio IB – Internet Banking Banca Passadore”. All’atto dell’attivazione di un rapporto, il Cliente comunica il numero di utenza telefonica destinataria dei messaggi SMS. A conferma dell’avvenuta operazione, il Cliente può richiedere un messaggio SMS di prova. L’attivazione e la disattivazione dei singoli eventi da segnalare tramite messaggio SMS vengono disposte direttamente dal Cliente tramite il “Servizio IB – Internet Banking Banca Passadore”.
Art. 4 – Facoltà di modifica
La Banca si riserva la facoltà di modificare le clausole del presente contratto nonché le caratteristiche dei servizi offerti per adeguare le stesse al sopravvenire di esigenze di natura tecnica.
La Banca si riserva altresì la facoltà di modificare le condizioni economiche del presente contratto.
In entrambi i casi le eventuali variazioni sfavorevoli al titolare saranno rese note con apposita comunicazione nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
Art. 5 – Responsabilità
Il Cliente è responsabile per l’utilizzo, comunque e da chiunque effettuato, del servizio “SMS-info”. La Banca non risponde dell’eventuale acquisizione di notizie riguardanti il cliente da parte di terzi che abbiano in qualunque modo accesso all’utilizzo del telefono cellulare e/o dell’utenza telefonica comunicati alla Banca su cui pervengono le informazioni oggetto del presente contratto. La Banca non verificherà l’effettiva trasmissione del messaggio SMS da parte del gestore di telefonia del Cliente stesso né sarà responsabile per ritardi nell’inoltro della messaggistica.Il servizio potrà essere sospeso o interrotto, per motivi tecnici o di forza maggiore, senza che possa la Banca essere ritenuta responsabile delle conseguenze di eventuali interruzioni.
Le spese e gli oneri anche di carattere fiscale inerenti e conseguenti al presente atto o al suo utilizzo sono a carico esclusivo del Cliente.
NORME CHE REGOLANO L’UTILIZZO DEL SERVIZIO "DOCUMENTI ON LINE" – INTERNET BANKING BANCA PASSADORE*
Il servizio “Documenti on-line” integra le funzioni già attive nel più ampio ”SERVIZIO IB - INTERNET BANKING BANCA PASSADORE”, le cui norme generali, a suo tempo sottoscritte, restano invariate.
In particolare il cliente approva espressamente quanto contenuto nell’art. 12, ovvero La Banca si riserva la facoltà di sospendere il Servizio IB in qualunque momento e declina ogni responsabilità anche per eventuali temporanee interruzioni.
2) il termine di 60 giorni, di cui agli artt. 8 (L. 154/92) e 119 (D.Lgs. 385/93), decorrerà dalla data in cui la corrispondenza in questione verrà inserita nella “casella virtuale”, dovendosi ritenere, dalla data stessa, pienamente disponibile per il cliente.
3) per i rapporti di “deposito titoli”, la banca mette a disposizione nella “casella virtuale” sia la posizione dei titoli in deposito, sia la documentazione di ogni operazione eseguita dalla banca, nei modi e nei tempi previsti dal regolamento CONSOB (art. 61 del Regolamento approvato dalla CONSOB con delibera n. 11522 del 1° luglio 1998 e successive modifiche ed integrazioni).
4) la banca, al solo scopo di agevolare il cliente, segnala la presenza di un nuovo documento tramite l’invio di una e-mail all’indirizzo comunicato dal cliente. In analogia con le procedure di invio della corrispondenza ordinaria cartacea, la banca non verificherà l’effettiva consegna delle e-mail da parte del gestore del servizio di posta elettronica del cliente stesso.